| Articolo 1 |
| È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: ‘ATLETICA PALOMBARA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA’. |
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| Articolo 2 |
| L’Associazione ha sede in Viale Possenti 4/5, Palombara Sabina (Rm) |
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| Articolo 3 |
| I colori sociali dell’Associazione sono : Giallo – Nero. |
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| Articolo 4 |
| L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. |
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| Articolo 5 |
| Finalità dell’associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive. L’associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI L273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONl, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo ltaliano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalita istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attivita di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscati e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attivita istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi di passive. La società, al fine di perseguire lo scopo sociale, potrà affiliarsi, oltre che al CSI, anche a Federazioni o altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. |
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| I SOCI |
| Articolo 6 |
| Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. |
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| Articolo 7 |
| L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. |
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| Articolo 8 |
| Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. |
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| Articolo 9 |
| Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. |
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| Articolo 10 |
| La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Circolo/Società Sportiva di appartenenza, e in’ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. |
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| Articolo 11 |
| La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione. |
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| Articolo 12 |
| Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. |
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| L’ASSEMBLEA |
| Articolo 13 |
| Gli Organi dell’associazione sono: L’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. |
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| Articolo 14 |
| L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. |
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| Articolo 15 |
| La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della convocazione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. |
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| Articolo 16 |
| Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto. |
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| Articolo 17 |
| L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. |
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| Articolo 18 |
| L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. |
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| Articolo 19 |
| L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori l’Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. |
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| Articolo 20 |
| Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilita di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l’assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie. |
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| IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE |
| Articolo 21 |
| Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall’Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. |
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| Articolo 22 |
| Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare : – Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione; – Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione; – Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione; – La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo; – La presentazione di un piano programmatico relativo alle attivita da svolgere nel nuovo anno sociale; – La fissazione delle quote sociali; – La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio Direttivo stesso; – La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; – La delibera sull’ammissione di nuovi soci; – La facoltà distabilire sedi decentrate dell’associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento; – Ognifunzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. |
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| Articolo 23 |
| Il consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogniqualvolta il presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. |
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| Articolo 24 |
| Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. È eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l’Assemblea e il consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. |
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| Articolo 25 |
| Il vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. |
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| Articolo 26 |
| Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento. |
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| Articolo 27 |
| Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. |
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| Articolo 28 |
| Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento da parte del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. |
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| Articolo 29 |
| Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione. |
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| IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO FINANZIARIO |
| Articolo 30 |
| Il patrimonio dell’Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. |
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| Articolo 31 |
| Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. |
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| Articolo 32 |
| L’anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo. |
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| LO SCIOGLIMENTO |
| Articolo 33 |
| Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni. |
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| NORME FINALI |
| Articolo 34 |
| Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro. |
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| Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 3 Novembre 2016 |